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Statuto 

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione dilettantistica denominata "ORATORI LEGNANO CENTRO - OLC - Associazione sportiva dilettantistica" (d'ora in poi "Associazione").

L'associazione ha sede in Legnano, via Mazzini 5 ed ha durata illimitata.

Il trasferimento della seda non è considerato modifica statutaria se rimane nel territorio del comune di Legnano.

I colori sociali dell'Associazione sono il verde e rosso.

Art. 2 - SCOPO

L'Associazione è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport.

L'Associazione fa riferimento alla realtà educativa delle parrocchie di San Domenico e San Magno e aderirà al CSI e farà riferimento alla convenzione stipulata tra la Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanesi e il CSI.

L'Associazione potrà altresì aderire ad altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, per la partecipazioni alle attività agonistiche da questi organizzate.

L'attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della parrocchia, nell'ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani.

L'Associazione è apolitica e non persegue scopi di lucro, pur potendo svolgere anche attività definite "commerciali"  dalla normativa in vigore.

Art. 3 - ATTIVTA'

L'oggetto sociale dell'Associazione è l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche aperte a tutti, la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani di età inferiore ai 18 anni nonché l'impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva, realizzando altresì attività didattiche  di avvio alle pratiche sportive.

In deroga annualmente il Consiglio Direttivo può decidere di iscrivere squadre di atleti di età superiore ai 18 anni.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

Potrà, a titolo meramente esemplificativo:

  • organizzare squadre per la partecipazione alle attività sportive dilettantistiche svolte dal CSI e dagli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione.

  • organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con gli enti di promozione sportiva e federazioni di affiliazione, con enti privati e pubblici, anche internazionali.

  • organizzare attività, iniziative, corsi e scuole di sport.

L'Associazione potrà utilizzare spazi ed impianti delle parrocchie di S. Domenico e S. Magno tramite apposita convenzione, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Potrà, infine, intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

L'Associazione, per svolgere le proprie attività, deve richiedere e ottenere le eventuali autorizzazioni e licenze amministrative.

L'Associazione dovrà ottenere il preventivo benestare della parrocchia nel caso in cui intenda a dar vita a rapporti che possono coinvolgere, direttamente o indirettamente , la parrocchia stessa.

L'Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con il CSI, con la parrocchia e le altre realtà ecclesiali, decanali e diocesane. Cura altresì la partecipazione dei propri soci ai momenti formativi proposte dalla parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.

Art. 4 - SOCI

Possono essere soci dell'Associazione maggiorenni e minorenni che ne condividono le finalità e i principi ispiratori, ne accettino lo Statuto e intendano partecipare  all'attività associativa.

La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea.

Possono aderire all'Associazione anche i soci che non intendono partecipare personalmente all'attività sportiva.

Sono tenuti a tesserarsi alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva cui aderisce l'Associazione solo i soci che intendono partecipare all'attività sportiva, anche in qualità di allenatori, dirigenti e accompagnatori.

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal richiedente se maggiorenne o da un genitore o chi ne fa le veci se minorenne.

L'ammissione tra i soci è deliberata o dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla presentazione della  domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di rigetto della domanda senza obbligo di palesare le proprie motivazioni.

I genitori dei soci minorenni possono divenire soci dell'Associazione, alle condizioni e secondo le modalità di cui al presente articolo e all'art. 5.

IL Consiglio Direttivo può conferire il titolo di Socio Onorario a coloro che operano o hanno operato con particolare impegno a favore dell'Associazione. I soci onorari, che hanno accettato tale titolo, non hanno diritto di voto e non sono tenuti a pagare la quota annuale o ad altri versamenti.

Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alla vita associativa e alle specifiche attività sportive per le quali hanno presentato apposita domanda.

Solo i soci maggiorenni esercitano il diritto di voto in Assemblea e posso far parte degli organi associativi; i soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo e chi ne ha la patria podestà o la tutela non può esercitare al diritto associativo.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, le decisione degli Organi associativi, le decisioni statutarie e regolamentari degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive nazionali cui L'Associazione è affiliata, nonché di corrispondere le quote associative annuali e i contributi specifici dovuti per la partecipazione a particolari attività.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite dal beneficiario. Ai soci posso essere rimborsate soltanto le spese sostenute effettivamente secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per dimissioni, esclusione, morosità e mancato rinnovo del tesseramento all'ente cui è affiliata l'Associazione, ove richiesto.

Le dimissioni sono efficaci nel momento in cui il documento che le contiene è acquisito dall'Associazione; sono comunque fatti salvi tutti i diritti che l'Associazione ha nei confronti del dimissionario, altre somme comunque ancora dovute. 

IL socio può essere escluso qualora ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali e morali all'Associazione o comunque contrarie alle norme statutarie e ai doveri associativi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver convocato e ascoltato il socio interessato, se si presenta.

Il socio è considerato moroso qualora non versi la propria quota associativa annuale o i contributi specifici entro un mese dalla data di scadenza stabiliti dal Consiglio Direttivo. La morosità e il mancato rinnovo del tesseramento sono definitivamente accertati dal Consiglio Direttivo.

Il socio può richiedere l'eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive nazionali cui l'Associazione è affiliata.

Art. 7 - IRRIPETIBILITA' DEI VERSAMENTI

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti.

La perdita, per qualsiasi causa, nella qualità di socio non da diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 8 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

  • L'assemblea dei Soci,

  • Il Consiglio Direttivo,

  • Il Presidente,

  • Il Collegio dei Revisori, se istituito ed eletto dall'Assemblea.

La partecipazione a tali organi è a titolo gratuito.

Art. 9 - L'ASSEMBLEA E SUE COMPETENZE

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Deve essere convocato per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto, nonché per affrontare le problematiche della vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l'Associazione si prefigge.

Viene inoltre convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o almeno di un terzo dei soci che possono intervenire all'Assemblea ai sensi dell'art .11.

In particolare compete all'Assemblea:

  • esaminare i problemi di ordine generale, fissare le direttive per l'attività dell'Associazione,  discutere e deliberare sulle relazioni relative all'attività sociale

  • eleggere membri del Consiglio Direttivo

  • determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo delle quote sociali annuali

  • istituire il Collegio dei Revisori ed eleggere i membri

  • accettare su proposta del Consiglio Direttivo, le liberalità e le donazioni cui è connesso un onere

  • deliberare le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione

Art. 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea è convocata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta (anche mezzo mail), e comunque anche con affissione dell'avviso presso la sede e i saloni degli oratori.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 11 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA E QUORUM

Posso partecipare all'Assemblea tutti i soci, esclusi i soci morosi anche se non definitivamente accertati dal Consiglio Direttivo, ma solo i soci maggiorenni possono votare.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Non sono ammesse deleghe.

Ai fini delle maggioranze richieste dagli articoli seguenti si computano solo i soci che possono votare.

Possono intervenire all'Assemblea, senza diritto di voto, anche i Revisori non soci.

L'Associato che intende candidarsi a cariche sociali dovrà presentare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria candidatura con l'indicazione della carica alla quale è candidato almeno 15 giorni prima dell'Assemblea indetta per il rinnovo delle cariche sociali.

Art. 12 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA E DELLE DELIBERE

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci,  in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora. 

Le delibero sono adottate a maggioranza dei presenti salvo diversa disposizione statutaria.

Ordinariamente il voto è palese, salvo che il Presidente disponga diversamente o il voto riguardi le persone.

Il verbale dei lavori assembleari è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ciascun socio può chiedere al Presidente di consultare il libro dei verbali dell'Assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

Art. 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione e resta in carica fino all'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina. I consiglieri possono essere rieletti.

Il numero dei membri del Consiglio non può essere inferiore a tre (3) e superiore a sette (7).

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva. 

Allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell'Associazione e al miglior inserimento dell'esperienza sportiva nelle attività pastorali partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, solo con voto consultivo e senza che concorra al numero legale,  il consulente ecclesiastico, nella persona del parroco pro tempore della parrocchia di s. Domenico o di S. Magno o del Vicario parrocchiale o direttore dell'oratorio a ciò delegato. Il Consigliere Ecclesiastico esprime parere vincolante sulla nomina del Presidente e dei Consiglieri e sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento dell'Associazione.

Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa per tre adunanze consecutive del Consiglio Direttivo è dichiarato decaduto dal consiglio medesimo.

Art. 14 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo competono tutte le decisioni, slavo quelle di competenza degli altri Organi.

Il Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo:

  • elegge il Presidente scegliendolo tra i membri del Consiglio,

  • attua le deliberazione dell'Assemblea,

  • determina, con maggioranza dei 2/3 dei membri presenti, le specialità sportive,

  • definisce annualmente il calendario delle attività sportive e associative, sentito il consulente Ecclesiastico, curando il coordinamento di tali attività con le iniziative pastorali,

  • accoglie le domande di adesione presentate dai soci,

  • elegge, se vi è necessità, un Vice Presidente tra i consiglieri,

  • nomina il Tesoriere su proposta del Presidente,

  • fissa la data dell'Assemblea annuale e predispone l'ordine del giorno,

  • delibera l'importo della quota associativa annuale e ogni altro contributo relativo alle attività dell'Associazione,

  • delibera gli incarichi associativi, presentando particolare attenzione agli allenatori, ai dirigenti e agli accompagnatori,

  • accetta le liberalità e donazioni che non sono riservate all'Assemblea,

  • predispone il bilancio preventivo,

  • redige il rendiconto e predispone la relazione annuale circa l'attività associativa,

  • assicura un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di proprietà di terzi, di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività,

  • propone all'Assemblea la conclusione di contratti di lavoro subordinato,

  • adotta le misure necessarie allo svolgimento delle attività dell'Associazione,

  • adotta i provvedimenti disciplinari,

  • delibera il Regolamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza, salvo diversa previsione.​

In ogni riunione del Consiglio Direttivo si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15 - INTERGRAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione attraverso la convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengono a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà il nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 16 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Si riunisce anche su richiesta di almeno tre membri inviata a tutti i consiglieri.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata a tutti i membri almeno 8 giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta (anche mezzo mail).

Art. 17 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e:

  • cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo,

  • convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo,

  • in caso di necessità e urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione,

  • accetta e incassa liberalità e donazioni i modico valore, rilasciandone quietanze; tale potere può essere delegato al Tesoriere o ad altro consigliere,

  • accetta sovvenzioni e contributi offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati - rilasciando quietanze liberatorie - solo se non comportano obblighi per l' Associazione; tale potere può essere delegato al Tesoriere o ad altro consigliere,

  • ha facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ordinaria ed amministrativa.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto.​

Al Presidente possono essere delegati parte de poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Qualora il Presidente non possa operare ne fa le veci il Vice Presidente, se eletto, oppure il consigliere più anziano per elezione o per età.

Il Presidente nomina il Segretario.

Art. 18 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

Compete all'Assemblea deliberare l'istituzione del Collegio dei Revisori ed eleggerne i membri anche tra i non soci. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri. Resta in carica come il Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, anche esprimendo il proprio parere.

Il suo compito è garantire che l'amministrazione dell'Associazione sia condotta secondo i criteri di prudenza e saggezza, avendo come riferimento le indicazioni dell'Assemblea, il programma annuale, nonché il bilancio preventivo.

Il Collegio dei Revisori deve predisporre una relazione accompagnatoria al rendiconto.

Art. 19 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere affidate alla medesima persona.

Il Segretario cura, sotto la direzione del Presidente:

  • la redazione dei verbali delle riunioni delle Assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo, inserendoli nei rispettivi libri,

  • la tenuta dei libri sociali, curandone gli aggiornamenti,

  • l'invio di comunicazione ai soci, con particolare riferimento alle convocazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione, tenendo aggiornati i registri di prima nota, gli eventuali libri contabili, l'archivio dei documenti contabili e contrattuali.​

Su delega del Presidente o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze, il Tesoriere può compiere atti di ordinaria amministrazione.

Il Tesoriere deve consegnare ogni semestre un rendiconto della propria amministrazione al Presidente, che lo comunica al Consiglio Direttivo.

Art. 20 - RISORSE ECONOMICHE

Il Fondo di dotazione dell'Associazione è costituito dai beni conferiti all'Associazione all'atto della sua costituzione e potrà essere incrementato con:

  • acquisti, lasciti e donazioni di beni immobili pervenuti alla fondazione a titolo di incremento del patrimonio,

  • lasciti e donazioni con destinazione vincolata,

  • sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.​

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo:

  • della rendita del fondo di dotazione,

  • delle quote associative annuali ed di ogni altro contributo richiesto ai propri soci,

  • dei corrispettivi relativi alle attività aperte ai non soci,

  • delle liberalità pubbliche e private,

  • dei contributi pubblici,

  • dalle raccolte occasionali di fondi,

  • di ogni altra entrata e provento derivante dallo svolgimento delle proprie attività, ivi compreso quelle aventi natura commerciale.

Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti ne in forma diretta ne indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art. 21 - L'ANNO ASSOCIATIVO

L'esercizio associativo ha durata annuale, da 1 luglio al 30 giugno di ogni anno.

IL Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo.

Il bilancio preventivo e il rendiconto devono essere depositati presso la sede sociale, dove potranno essere visionati dai soci.

Art. 22 - MODIFCHE STATUTARIE

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea a maggioranza dei soci presenti e con il parere vincolante del Consulente Ecclesiastico.

Art. 23 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa è proposto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri in carica. La delibera dovrà ottenere il parere favorevole dell'Assemblea (con la maggioranza di cui all'art. 21 del codice civile).

Il patrimonio residuo dell'Associazione, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a cura del Consulente Ecclesiastico al altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 1996 , n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 - NORME SPECIALI

L'Associazione deve conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva cui è affiliata.

Art. 25 - RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni, alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva a cui è affiliata.

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